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images[6]Quello delle morosità condominiali è uno dei problemi che maggiormente preoccupano gli amministratori di condominio; la cronaca è ricca di statistiche che registrano un forte aumento delle rate di spese condominiali non pagate.

Il recupero dei crediti non è agevole e spesso, non avendo il condomino altri beni aggredibili, l’assemblea è costretta ad intraprendere una lunga e costosa esecuzione immobiliare. Questa strada è sicuramente la più onerosa, la più lunga (3/4 anni) e spesso infruttuosa (se il proprietario ha contratto un mutuo, sussiste l’alta probabilità che tutto il ricavato vada alla banca), ma comporta degli indubbi vantaggi: le spese sostenute per l’esecuzione vengono rimborsate ed il nuovo proprietario si accolla le spese condominiali della gestione in corso e di quella precedente.

Vivendo in un periodo sociale che pone sempre più spesso l’amministratore di fronte a tali situazioni, è importante per il professionista operare in modo corretto, affinchè si ponga al riparo da eventuali contestazioni personali formulate da altri condomini o dai fornitori del condominio.

Chiusura dell’esercizio

La riforma del condomino fissa in 180 giorni (Art. 1130, numero 10, c.c.) dalla fine della gestione il limite temporale per la chiusura del rendiconto e la convocazione dell’assemblea di approvazione. Pur comprendendo le mille difficoltà ed imprevisti con cui devono confrontarsi ogni giorno gli amministratori, è opportuno cercare di ridurre al minimo il lasso di tempo che intercorre fra la fine gestione e l’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo. Non ritardare l’assemblea ordinaria permette di anticipare e meglio diluire il versamento delle rate; tale modalità operativa consente altresì di rendersi conto della gravità di eventuali posizioni debitorie.

Comunicazione dei dati del condomino moroso al fornitore

L’art. 63 disp. att.ve c.c. prevede che “i creditori del condominio non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini”; l’amministratore, oltre a dover agire per la riscossione, è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

Il tema è vasto e pieno di incognite, ma possiamo focalizzare due conseguenze basilari di tali norme.

  • I creditori del condomini, ottenuto il decreto ingiuntivo, dovranno agire esecutivamente prima nei confronti dei condomini morosi e, solo in seconda battuta, nei confronti di quelli in regola con i pagamenti;

  • Se uno dei creditori interpella l’amministratore sul punto, quest’ultimo dovrà fornire tempestivamente i dati dei condomini morosi, affinchè il richiedente possa procedere verso tali soggetti.

 

Marika Nuccilli

 

Studio Amministrazioni Condomini Roma
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